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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 06/03/1968 (Rv. 331959 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARZIALI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331959-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARZIALI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE.*

Secondo l'art. 18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n.143, la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali parziali, relative ad opere per le quali il compenso stesso e dovuto a percentuale, va fatta mediante attribuzione di una frazione proporzionale del compenso, previsto in percentuale per l'intero svolgimento dell'opera nella tabella - a - allegata alla tariffa predetta (in relazione alla classe, alla categoria e all'importo dell'opera) , secondo le proporzioni che sono a tal fine stabilite, per ciascuna prestazione parziale, nella successiva tabella - b - della medesima tariffa. Qualora poi si tratti di prestazioni divenute parziali in quanto ad esse, per fatti sopravvenuti, sia stato limitato l'incarico professionale originariamente conferito per l'intero svolgimento dell'opera, sui compensi, risultanti dal combinato disposto delle tabelle - a e b soprarichiamate, e dovuta la maggiorazione del 25 per cento.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)