Sez. L, Sentenza n. 21505 del 10/10/2014 (Rv. 632874 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione direttamente alla parte - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell'atto, sicché è sanata ove l'intimato abbia notificato un controricorso, così svolgendo una propria attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)