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Sez. 1, Sentenza n. 16578 del 18/06/2008 (Rv. 604005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notifica alla parte presso il domicilio eletto del procuratore costituito anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario; ne consegue che la predetta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto la propria attività difensiva, come nella specie, con la notifica del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)