Sez. L, Sentenza n. 6678 del 13/11/1986 (Rv. 448830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IRRIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO NELLE IPOTESI DI RETTIFICHE DI ERRORI COMMESSI DALL'INPS NELL'EROGARE I RATEI DI PENSIONE - AMBITO D'APPLICAZIONE - ERRORE RIGUARDANTE QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLA COSIDDETTA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IRRIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO NELLE IPOTESI DI RETTIFICHE DI ERRORI COMMESSI DALL'INPS NELL'EROGARE I RATEI DI PENSIONE - AMBITO D'APPLICAZIONE - ERRORE RIGUARDANTE QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLA COSIDDETTA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - INCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art. 80 del R.d. n. 1422 del 1924 - che, derogando il generale principio della ripetibilità dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), contempla l'irripetibilità dell'indebito nell'ipotesi di rettifiche di eventuali errori commessi dall'INPS nell'erogare i ratei di pensione - riguarda le ipotesi in cui non venga in discussione, né originariamente né successivamente, il diritto a pensione dell'assicurato, ma soltanto la sua misura, sempre che non ricorra il dolo di questo ultimo; è necessario e sufficiente pertanto che l'errore commesso dall'INPS attenga alla fase della liquidazione, mentre non occorre che esso si sia verificato al momento dell'originaria assegnazione della pensione, potendo riguardare invece anche successive quantificazioni della prestazione, come in ipotesi della Determinazione della cosiddetta perequazione automatica della pensione. (V 841/85, mass n 439025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)