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Sez. L, Sentenza n. 841 del 05/02/1985 (Rv. 439025 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ - ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - NORMA ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439025-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ - ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - NORMA ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - INAPPLICABILITÀ.*

Il terzo comma dell'art. 80 del R.d. n. 1422 del 1924 - contenendo una deroga al generale principio della ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.) - costituisce una norma eccezionale che va interpretata restrittivamente e non è invece suscettibile di applicazione al di là dei casi espressamente previsti. Pertanto la norma - nel contemplare l'irripetibilità dell'indebito nell'ipotesi di rettifiche di eventuali errori commessi dall'INPS nell'erogare i ratei di pensione - opera soltanto in relazione alla fase di liquidazione del quantum debeatur sul presupposto della sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale, ma non si riferisce anche all'ipotesi più radicale in cui lo stesso provvedimento di attribuzione della pensione venga annullato (con effetto ex tunc) in forza del generale principio di autotutela che compete a tutte le pubbliche amministrazioni, di tal che legittima è in questo caso la pretesa dell'istituto di ripetere i ratei della pensione erroneamente riconosciuta. (Conf 5893/83, mass n 430742; (Conf 6655/83, mass n 431377; (Conf 1285/84, mass n 433425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)