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Sez. 3, Ordinanza n. 9578 del 19/05/2004 (Rv. 572965 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Controversia promossa per l'esercizio di un credito - Controversia nella quale si discuta della validità del titolo costitutivo del credito - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572965-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo, l'obbligo di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non sussiste nel rapporto tra la controversia promossa per l'esercizio di un credito e la controversia nella quale tra le stesse parti sia messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo, quando se ne denunci non la nullità, ma la mera annullabilità, essendo necessaria, ai fini della sussistenza della pregiudizialità, la deduzione di vizi radicali che lo priverebbero fin dall'origine di ogni attitudine a produrre effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)