Sez. 1, Ordinanza n. 23250 del 17/11/2005 (Rv. 585125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Controversia per il pagamento di un credito ceduto oggetto di azione revocatoria - Giudizio relativo all'azione revocatoria - Sospensione necessaria del primo "ex" art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo, l'obbligo di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non sussiste nel rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria (ordinaria o fallimentare) della cessione di un credito e quello promosso dal cessionario al fine di ottenere, da parte del debitore ceduto, il pagamento della prestazione dovuta, atteso che perché possa darsi luogo alla sospensione necessaria del processo è necessaria la deduzione di vizi radicali che priverebbero fin dall'origine l'atto impugnato di ogni attitudine a produrre effetti, mentre l'azione revocatoria comporta la sola inefficacia dell'atto rispetto ai creditori che hanno agito, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione, senza caducarne, ad ogni altro effetto, l'efficacia traslativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)