Sez. 1, Sentenza n. 4725 del 21/07/1988 (Rv. 459575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DEFINITIVO NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONTRAENTI - GIUDIZIO RIDUTTIVO DEL VALORE OTTENUTO DALL' ALTRO DEI CONTRAENTI SU RICORSO CONTRO DETTO ACCERTAMENTO - OPPONIBILITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DEFINITIVO NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONTRAENTI - GIUDIZIO RIDUTTIVO DEL VALORE OTTENUTO DALL' ALTRO DEI CONTRAENTI SU RICORSO CONTRO DETTO ACCERTAMENTO - OPPONIBILITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE.*
Con riguardo ad imposta di registro inerente a contratto di compravendita, la definitività dell'accertamento di maggior valore nei confronti di uno dei contraenti, per non aver impugnato il relativo atto nel termine perentorio previsto con decorso dalla notificazione a lui effettuata, non gli impedisce di beneficiare del giudicato riduttivo di quel valore, che l'altro contraente abbia ottenuto in esito a ricorso contro l'accertamento medesimo, e, quindi, d'impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, poiché si verte in tema di obbligazione solidale, la quale non si sottrae all'applicazione dell'art. 1306 secondo comma cod. civ. sull'opponibilità al creditore della sentenza favorevole al condebitore (non per ragioni personali).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)