Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 11/04/1989 (Rv. 462453 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - VENDITA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - DEFINITIVITÀ NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONTRAENTI - GIUDICATO RIDUTTIVO DEL VALORE OTTENUTO DALL'ALTRO CONTRAENTE - LIMITI SOGGETTIVI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - VENDITA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - DEFINITIVITÀ NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONTRAENTI - GIUDICATO RIDUTTIVO DEL VALORE OTTENUTO DALL'ALTRO CONTRAENTE - LIMITI SOGGETTIVI.*
Con riguardo ad imposta di registro inerente ad un contratto di compravendita, la definitività dell'accertamento di maggior valore, nei confronti di uno dei contraenti, per la mancata impugnazione del relativo atto nel termine perentorio previsto con decorrenza dalla notificazione a lui effettuata, preclude a costui di giovarsi del giudicato riduttivo di quel valore, che l'altro contraente abbia ottenuto ricorrendo contro l'accertamento medesimo, e, quindi, d'impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale riduzione, giacché l'applicazione dello art. 1306 secondo comma cod. civ., in tema di opponibilità al creditore della sentenza favorevole conseguita dal condebitore solidale, trova ostacolo nella suddetta definitivà, la quale ha effetti anche sostanziali, escludendo ogni possibilità di contestazione della pretesa impositiva. (contra 4725/88, mass n 459575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)