Sez. T, Ordinanza n. 24727 del 07/09/2025 (Rv. 676513-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' | Omessa indicazione della qualità dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizioni - Desumibilità della suddetta qualità dal complessivo contenuto dell'atto - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)