Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006 (Rv. 592619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato - Conseguenza - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizione - Desumibilità della qualità dell'appellato dal complessivo contenuto dell'atto di appello - Necessità - Effetto - Derivante validità di detto atto - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2) - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerasi evocato in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)