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Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 28/09/1984 Cc. (dep. 27/10/1984) Rv. 166353 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI O ORDINI EMESSI A SEGUITO DI RETTIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICHIESTA DI RIESAME - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO CORRETTIVO DELLA MOTIVAZIONE DEL PRECEDENTE - RICHIESTA DI RIESAME - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166353-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI O ORDINI EMESSI A SEGUITO DI RETTIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICHIESTA DI RIESAME - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO CORRETTIVO DELLA MOTIVAZIONE DEL PRECEDENTE - RICHIESTA DI RIESAME - INAMMISSIBILITÀ.*

L'autonomia strutturale e funzionale dei singoli provvedimenti di cattura emessi a seguito di rettifica, aggiornamento, correzione da parte del giudice procedente, poiché incide sulla libertà personale dell'imputato, rende ulteriormente possibile la richiesta di riesame, anche se il precedente ordine o mandato non sia stato contestato. Infatti, il successivo provvedimento costituisce un novum autonomo che dà titolo e veste più completa e precisa alla carcerazione cautelare, attribuendo all'imputato un interesse attuale alla richiesta di riesame che prima poteva non sussistere. Ne consegue che è ammissibile l'istanza di riesame del provvedimento con il quale il giudice istruttore corregga un precedente mandato di cattura a meno che il successivo provvedimento non costituisca una integrazione del primo e non concreti una motivazione per relationem di quest'ultimo. (nella specie, il giudice istruttore si era limitato a rettificare la sola qualificazione giuridica del fatto e il tribunale aveva ritenuto inammissibile la richiesta di riesame perché non prevista dalla legge. La Corte, dopo aver corretto la motivazione del tribunale sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato). (V mass n 103911, per l'emissione di un nuovo mandato coercitivo a rettifica dell'imputazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)