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Sez. 6, Sentenza n. 218 del 19/01/1967 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103911 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATO DI CATTURA FACOLTATIVO - SUCCESSIVA EMISSIONE DI MANDATO OBBLIGATORIO PER CONTESTAZIONE DI AGGRAVANTI O DI PIU GRAVE DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - PROTRAZIONE DEL TERMINE DI CUSTODIA PREVENTIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103911-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATO DI CATTURA FACOLTATIVO - SUCCESSIVA EMISSIONE DI MANDATO OBBLIGATORIO PER CONTESTAZIONE DI AGGRAVANTI O DI PIU GRAVE DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - PROTRAZIONE DEL TERMINE DI CUSTODIA PREVENTIVA - LEGITTIMITA.*

Il termine di custodia preventiva corrispondente al reato inizialmente contestato, per il quale sia facoltativo il mandato di cattura, e sostituito da quello maggiore, in seguito alla successiva contestazione di aggravanti che rendono obbligatoria l'emissione del mandato. Ne puo negarsi al magistrato inquirente il potere dovere di adeguare il titolo di custodia preventiva alla evoluzione delle risultanze processuali e di emettere un nuovo provvedimento di rigore anche in ordine a fatti o circostanze gia esaminati e contestati, ma che le ulteriori acquisizioni istruttorie dimostrino di maggiore gravità in tal modo egli ristabilisce l'esatta correlazione fra fatto e diritto e, in genere, la precisa qualificazione giuridica del fatto medesimo, sia nei suoi elementi essenziali che in quelli accidentali. (V, variamente, 100037 bis, 101017, 101876, 102813, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)