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Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 14/02/1994 (Rv. 485317 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Accertamento dell'inadempimento imputabile - Riferimento alle prestazioni già scadute - Necessità.
Stato
decisa il 1994-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485317-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a termini dell'art. 1453 cod. civ., la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (art. 1453 cod. civ.), così non è consentito all'attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda. Con la conseguenza che il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute, e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento-inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)