Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 04/08/1997 (Rv. 506396 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Esercizio del recesso della parte non inadempiente - Liquidazione convenzionale del danno - Funzione della caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione o di adempimento proposta dalla stessa parte - Diritto al risarcimento del danno - Applicazione della disciplina generale.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Per il disposto dell'art. 1385 comma terzo cod. civ. la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'"an" e nel "quantum", conservando la caparra solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)