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Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 05/05/1978 (Rv. 391514 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONDIZIONI - INDICAZIONE NEL CONTRATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO DEL DOMICILIO DI UNO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391514-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONDIZIONI - INDICAZIONE NEL CONTRATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO DEL DOMICILIO DI UNO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*

L'indicazione nel contratto, di cui si discute in giudizio, del domicilio di una delle parti contraenti non da luogo all'elezione di domicilio agli effetti di cui all'art 141 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)