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Sez. T, Ordinanza n. 10377 del 20/04/2026 (Rv. 678256-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa - Partecipazione di un delegato - Condizioni - Ratifica successiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678256-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all'attività di analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)