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Sez. T, Ordinanza n. 17701 del 03/06/2026 (Rv. 679356-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Processo verbale di constatazione - Sottoscrizione da parte del contribuente - Mancanza - Nullità derivata dell’avviso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679356-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di violazioni fiscali, la mancanza di sottoscrizione del processo verbale di constatazione (PVC) da parte del contribuente (o la carenza dell'attestazione del rifiuto ad apporla da parte dell'avente diritto) non comporta la nullità derivata dell'avviso di accertamento, in quanto tale sottoscrizione è prescritta, dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, al solo fine di far constare evidenza della regolarità delle operazioni per il caso di accesso che abbia dato luogo ad ispezioni e rilevazioni e concreta un momento di mera collaborazione alla compilazione dell'atto da parte del contribuente, il quale, firmandolo, attesta di aver contezza del suo contenuto, senza nulla eccepire in rapporto alle attività compiute ed ai dati raccolti siccome documentativi.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 42 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)