Sez. 3, Sentenza n. 1282 del 18/05/1966 (Rv. 322560 - 01)
VENDITA - PREZZO - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA DEL PREZZO O DELLA COSA - DETERMINABILITA - VALIDITA DEL CONTRATTO.*
VENDITA - PREZZO - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA DEL PREZZO O DELLA COSA - DETERMINABILITA - VALIDITA DEL CONTRATTO.*
Il contratto di compravendita e nullo se il suo oggetto o il suo prezzo siano indeterminati e indeterminabili, non anche quando la Determinazione di tali elementi sia possibile, tanto piu se le parti abbiano cio previsto ed abbiano anche stabilito il modo con il quale pervenire alla Determinazione degli elementi suddetti. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)