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Sez. 2, Sentenza n. 523 del 23/01/1988 (Rv. 457033 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457033-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

Per la validità del contratto di compravendita e, quindi, anche del contratto misto nel quale prevalgono gli elementi della vendita, non si richiede che il prezzo sia determinato, essendo sufficiente la sua determinabilità. Conseguentemente, quando le parti abbiano indicato per la Determinazione del prezzo un criterio inidoneo per la sua individuazione e quantificazione, il contratto è nullo per l'indeterminabilità di tale elemento essenziale, la cui indicazione, sia pure come prezzo determinabile e non determinato, quando si tratta di vendita di immobili, deve risultare dal documento, essendo in tal caso la Forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge. (V 3853/85, mass n 441430; (V 3595/79, mass n 400005; (V 1282/66, mass n 322560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)