Sez. 1, Sentenza n. 12470 del 16/05/2008 (Rv. 603924 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Assegno di mantenimento per il figlio naturale - Decorrenza - Riferimento alla data di proposizione della domanda ex art. 274 cod. civ. - Necessità - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
In materia di dichiarazione giudiziale di paternità, il giudizio sull'ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2006) ed il successivo giudizio di merito erano strettamente collegati tra loro, costituendo l'espletamento del procedimento delibatorio, diretto ad accertare l'esistenza del "fumus boni iuris", il necessario presupposto per la fase processuale successiva; pertanto, ove il predetto procedimento abbia avuto luogo, l'assegno di mantenimento per il figlio naturale decorre dalla data di proposizione della domanda di accertamento dell'ammissibilità dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)