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Sez. 1, Sentenza n. 13408 del 01/12/1999 (Rv. 531746 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento preliminare di ammissibilità ex art. 274 cod. civ.- Natura - Presupposto processuale rispetto al giudizio di merito - Configurabilità - Conseguenze - Principio di territorialità - Applicabilità della legge italiana.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531746-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, l'espletamento del procedimento delibatorio regolato dall'art. 274 cod. civ., diretto non già ad accertare la filiazione naturale, bensì solo a riscontrare un "fumus boni iuris" in ordine alla sua esistenza, costituisce, rispetto al giudizio di merito, un presupposto processuale assimilabile agli altri requisiti processuali che attengono alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto processuale. Ne consegue che, in applicazione del principio di territorialità, riaffermato dall'art. 12 della legge n. 218 del 1995, la fase delibatoria di cui si tratta, per la sua natura processuale, viene regolata dalla legge italiana (Fattispecie in cui l'azione di riconoscimento giudiziale di paternità naturale era stata promossa da cittadino di nazionalità tedesca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)