Sez. L, Sentenza n. 5885 del 18/06/1994 (Rv. 487113 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Rifiuto da parte dell'imprenditore e conseguente instaurazione di una controversia da parte del lavoratore - Contestazione della legittimità del provvedimento di avviamento sollevata dall'imprenditore medesimo - Accertamento incidentale relativo - Potere del giudice ordinario.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria
Nella controversia promossa davanti al giudice ordinario e nei confronti di un imprenditore privato, da parte di un soggetto che, assumendo di essere stato avviato al collocamento obbligatorio in forza di provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro ed ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, si dolga della sua mancata assunzione da parte del convenuto imprenditore, le contestazioni di quest'ultimo, circa l'eventuale illegittimità di detto provvedimento amministrativo, investono gli elementi costitutivi del diritto soggettivo fatto valere dall'attore, cioè il fondamento nel merito della domanda e, pertanto, non comportano questioni di giurisdizione, né la necessaria partecipazione al giudizio dell'ufficio provinciale del lavoro, spettando al giudice adito il potere, secondo le norme della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. "E", di accertare in via incidentale la legittimità o meno del menzionato provvedimento e di disapplicarlo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)