Sez. U, Sentenza n. 11305 del 28/10/1995 (Rv. 494460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Provvedimento del U.P.L.M.O. di avviamento obbligatorio al lavoro - Impugnazione - Controversia relativa - Devoluzione al giudice ordinario - Provvedimento che applica il c.d. "scorrimento" - Inclusione -.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il principio per cui la domanda con la quale l'imprenditore nega la legittimità del provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro, adottato dall'UPLMO ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, spetta alla cognizione del giudice ordinario - in quanto si traduce nell'affermazione di non soggezione ad un obbligo legale ed esprime un interesse protetto come diritto soggettivo, e cioè il diritto di libera iniziativa economica, garantito dalla Costituzione e comprimibile solo per motivi di utilità sociale indicati dal legislatore, diritto soggettivo che non viene meno per il fatto che la concreta sussistenza dei suddetti motivi deve essere accertata e valutata dalla pubblica amministrazione secondo criteri di mera discrezionalità tecnica - si applica anche al caso in cui il provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro applichi, ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge citata, il c.d. scorrimento, il quale implica che l'appartenente ad una determinata categoria di beneficiari di cui all'art. 9, primo comma, della stessa legge, subentri ai fini dell'avviamento, sulla base di valutazioni, di competenza della pubblica amministrazione, fondate sui criteri di preferenza di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264, ad altra categoria di beneficiari esaurita.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)