Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 26/06/1984 (Rv. 435700 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINI - DECORRENZA.*
L'impugnazione per revocazione anche nei confronti di una sentenza della suprema Corte (ove possa ritenersi esperibile in base alla normativa vigente, o previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle Disposizioni che non la consentano) resta pur sempre soggetta ai termini per la proposizione del ricorso per Cassazione, decorrenti dalla notificazione o della pubblicazione della sentenza medesima, ovvero dall'evento che giustifica l'istanza di revocazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 326 e 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in caso d'inosservanza di detti termini, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente dalla definizione delle indicate questioni circa l'utilizzabilità di quel mezzo d'impugnazione avverso le pronunce della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)