diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5036 del 05/09/1988 (Rv. 459837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

L'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione - ancorché proposta postulando l'incostituzionalità della normativa vigente, esclusiva dello stesso rimedio - deve essere effettuata, secondo quanto si evince dagli artt. 325, 327 e 398 e 400 cod. proc. civ., nelle forme e nei termini previsti per il ricorso per Cassazione, la cui decorrenza va stabilita in base alla disciplina dettata per le varie ipotesi di revocazione. Pertanto, nella fattispecie prevista dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. - come in quella di cui al n. 5 dello stesso articolo - nella quale la revocazione riguarda un errore immediatamente riconoscibile dalla parte e configura un mezzo ordinario d'impugnazione, il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in Mancanza, nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, salva la maggiorazione per il periodo di sospensione feriale. L'avvenuto decorso di tali termini comporta l'inammissibilità dell'istanza di revocazione con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. nei limiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 1986 (o dell'eventuale estensione agli ulteriori casi di revocazione, previo ulteriore giudizio dell'illegittimità costituzionale, del principio affermato da tale sentenza), senza che per ciò sia configurabile alcuna violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. (V 5851/87, mass n 454244; (V 5851/87, mass n 454245; (V 5851/87, mass n 454246; (V 386/85, mass n 438592; (V 3712/84, mass n 435700; (V 2274/84, mass n 434324; (V 4100/68, mass n 337765).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)