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Sez. 1 - , Sentenza n. 10441 del 27/04/2017 (Rv. 643878 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Risoluzione del contratto per inadempimento - Penale pattuita per il solo ritardo dell'adempimento – Notifica della citazione - Inadempimento di non scarsa importanza - Importo della penale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643878-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)