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Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 13/07/1984 (Rv. 436076 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FATTISPECIE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENALE PATTUITA PER IL RITARDO DELL'ADEMPIMENTO - IMPORTO DELLA PENALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436076-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FATTISPECIE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENALE PATTUITA PER IL RITARDO DELL'ADEMPIMENTO - IMPORTO DELLA PENALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale pattuita per il ritardo dello adempimento, nella Determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)