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Sez. 1, Sentenza n. 9512 del 08/09/1999 (Rv. 529724 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Conseguente sospensione dei processi investiti - Limiti - Sentenza statuente sulla competenza e sulle spese - Impugnazione sia con regolamento di competenza, sia con appello relativo al capo sulle spese - Processo d'appello - Sospensione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529724-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 48 cod.proc.civ., il quale prevede la sospensione dei "processi" in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento; conseguentemente, allorquando il giudice di primo grado declini la propria competenza decidendo sulle spese relative e la sentenza sia impugnata, oltre che con regolamento di competenza, anche con appello per il capo sulle spese, poiché la competenza della corte d'appello a decidere sul gravame non dipende dall'esito del regolamento, il processo non deve essere sospeso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)