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Sez. 5 - , Sentenza n. 6937 del 17/03/2017 (Rv. 643311 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Termini di esercizio del beneficio - Doppia scadenza ex art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel testo in vigore "ratione temporis" - Natura – Perentoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643311-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000, che può essere esercitato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel testo in vigore “ratione temporis”, entro l’anno solare in cui è sorto, attraverso la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero entro i sei mesi successivi a tale anno, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata, tale doppio termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso, attesa la categoricità della formula letterale dell'art. 4 cit. ("gli esercenti...utilizzano il credito in compensazione entro...") e la "ratio" di contenere nel tempo l'esercizio dell'agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)