Sez. 5 - , Ordinanza n. 29130 del 13/11/2018 (Rv. 651605 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta per trasporto merci - Emendabilità della dichiarazione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Ai fini del conseguimento del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000, i termini di cui all'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, sono perentori, sicché, una volta spirati, la relativa dichiarazione diviene irretrattabile, atteso che il principio della generale emendabilità della stessa incontra il limite delle eventuali decadenze previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)