diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1009 del 27/04/1964 (Rv. 301413 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - ATTI COSTITUTIVI DI GARANZIA CONTESTUALI AL CREDITO E ATTI A TITOLO ONEROSO - EQUIPARAZIONE - PRESUNZIONE EX ART 2901 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301413-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - ATTI COSTITUTIVI DI GARANZIA CONTESTUALI AL CREDITO E ATTI A TITOLO ONEROSO - EQUIPARAZIONE - PRESUNZIONE EX ART 2901 COD CIV - APPLICABILITA.*

La presunzione di onerosita stabilita dall'art 2901, secondo comma, cod civ per le prestazioni di garanzia contestuali al credito deve riconoscersi anche nel campo della revocatoria fallimentare, in quanto, se questa si distingue da quella ordinaria per la diversita del petitum e della causa petendi, ricorre pero in entrambe le ipotesi la stessa ragione della norma, fondata sulla considerazione che il sacrificio del creditore, costituito dalla concessione del credito, rappresenta il corrispettivo non solo della obbligazione del debitore, ma anche della garanzia fornita dal debitore stesso o dal terzo. Il secondo comma dell'art 67 della legge fallimentare parifica agli Atti a titolo oneroso quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)