diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14376 del 08/07/2005 (Rv. 581751 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione di garanzia per debito altrui contestuale al credito garantito - Presunzione di onerosità stabilita, per la revocatoria ordinaria, dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla revocatoria fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Incompatibilità della presunzione con la specifica disciplina del sistema revocatorio fallimentare - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581751-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Con riguardo agli costitutivi di garanzia per debito altrui (nella specie, costituzione di pegno su titoli da parte di una società a garanzia delle obbligazioni contestualmente assunte da altra società del medesimo gruppo in dipendenza di contratti di "leasing"), la presunzione di onerosità prevista per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ. - in forza del quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito - si applica anche alla revocatoria fallimentare, considerate, da un lato, l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni; e, dall'altro, la circostanza che il carattere oneroso della prestazione di garanzia va apprezzato, non nella sola prospettiva del fallito garante, ma anche in quella del creditore, rispetto al quale la costituzione della garanzia, ove contestuale all'erogazione del credito, si pone in naturale relazione di corrispettività con quest'ultima. Nè la presunzione in parola può ritenersi logicamente incompatibile con l'inclusione fra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare, in base all'art. 67 legge fall., sia di prestazioni di garanzia non contestuali (primo comma, nn. 3 e 4) che contestuali (secondo comma), e la separata previsione nell'art. 64 legge fallim. dell'inefficacia degli atti a titolo gratuito: l'art. 2901, secondo comma, cod. civ. fissa, infatti, una presunzione di onerosità per le prestazioni di garanzia contestuali, ma non stabilisce affatto una presunzione di gratuità per le prestazioni non contestuali, la cui onerosità o meno va dunque apprezzata caso per caso. (In applicazione dell'enunciato principio, la Corte Cass. ha quindi escluso che atti del genere di quello impugnato possano ritenersi inefficaci a norma dell'art. 64 legge fall., quali atti a titolo gratuito, salva la loro eventuale revocabilità a norma dell'art. 67, secondo comma, della stessa legge: conclusione resa esplicita dalla modifica di quest'ultima disposizione operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)