Sez. 5, Sentenza n. 10079 del 30/04/2009 (Rv. 607838 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese effettuate dall'affittuario per il miglioramento di fondi rustici - Detraibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In materia di IVA, l'affittuario di fondi rustici - il quale, surrogandosi al proprietario, è legittimato ad eseguire i relativi miglioramenti - ha il diritto di portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione degli edifici rurali compresi nell'azienda agricola condotta in affitto, non rilevando che egli non ne sia proprietario, né potendo il proprietario del fondo essere considerato come destinatario o consumatore finale dei lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali costituenti beni destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 05/12/1985 num. 730 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)