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Sez. 5, Sentenza n. 2939 del 10/02/2006 (Rv. 587064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese effettuate dal locatario per miglioramenti realizzati nell'immobile - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587064-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, è illegittima la detrazione, da parte del locatario, delle spese relative a miglioramenti realizzati nell'immobile sede di attività alberghiera, poichè il beneficiario delle opere, secondo la normativa concernente, per i contratti di locazione, le riparazioni straordinarie, è unicamente il locatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)