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Sez. L, Sentenza n. 1056 del 08/02/1983 (Rv. 425833 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - FONDAMENTO - DECLARATORIA - IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425833-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - FONDAMENTO - DECLARATORIA - IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Poiché il fondamento della litispendenza risiede nel principio di ordine pubblico processuale, assolutamente inderogabile, della inammissibilità di duplicità di azioni giudiziarie in relazione allo stesso diritto subiettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati, e dell'Obbligo per il giudice successivamente adito dall'eliminazione di uno dei due procedimenti identici in base al criterio della prevenzione mediante declaratoria "ex officio" della litispendenza e la cancellazione dal ruolo della causa successivamente instaurata: la declaratoria della litispendenza può essere emessa in qualunque stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione, salvi i limiti del giudicato che si sia eventualmente formato, ove la relativa eccezione sia stata sollevata in primo grado e la decisione in proposito non sia stata oggetto di impugnazione. (Conf 279/79, mass n 403666 sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)