Sez. 2, Sentenza n. 279 del 12/01/1980 (Rv. 403666 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio secondo cui la litispendenza e rilevabile d'ufficio e puo essere eccepita per la prima volta anche nel giudizio di Cassazione incontra i limiti derivanti dal giudicato che si sia eventualmente formato sul punto, quando, cioe, la relativa eccezione sia gia stata sollevata in primo grado e la decisione in proposito non sia stata oggetto di impugnazione. (V 717/76, mass n 379365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)