Sez. 2, Sentenza n. 8834 del 30/04/2015 (Rv. 635186 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Confisca penale di immobili - Diritti del terzo - Opposizione in sede civile - Ammissibilità - Condizioni - Difetto - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
In tema di confisca penale di immobili, l'esistenza di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere dal terzo in sede civile solo ove si tratti di diritti preesistenti al sequestro e il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione non poteva disporre, giacché, in difetto del contestuale verificarsi di queste condizioni, la mancata partecipazione del terzo al procedimento che ha portato alla confisca non è motivo di nullità della confisca medesima e la rivendicazione dei diritti sul bene confiscato deve essere fatta dinanzi al giudice dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 676 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)