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Sez. 2, Sentenza n. 6661 del 30/03/2005 (Rv. 580252 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Sequestro di beni immobili da parte del giudice penale - Diritti di terzi sui beni sequestrati - Possibilità di farli valere in sede civile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580252-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Il sequestro di beni immobili disposto in pendenza di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione ed il successivo provvedimento di confisca sono di competenza esclusiva del giudice penale, e l'esistenza di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere in sede civile soltanto se si verificano contestualmente due condizioni: che si tratti di diritti preesistenti al sequestro e che il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento non poteva, direttamente o indirettamente, disporre.In difetto del contestuale verificarsi di entrambe queste condizioni, la mancata partecipazione del terzo al procedimento che ha portato alla confisca del bene non costituisce motivo di nullità del decreto di confisca, e la rivendicazione di un suo diritto sul bene confiscato deve essere fatta valere, ex artt. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965, art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e art. 676 cod.proc.pen., dinanzi al giudice dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, poichè in tal caso la verifica del diritto vantato dal terzo incide direttamente sulla confisca, e sollecita una nuova indagine, la cui estensione e i cui strumenti sono diversi da quelli consentiti al giudice civile. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la questione relativa alla proprietà del fabbricato che sorgeva sul terreno sequestrato, e della comproprietà del terreno, dovessero essere rimesse al giudice che aveva emesso il provvedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)