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Sez. L, Sentenza n. 1526 del 19/02/1997 (Rv. 502543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Funzioni di preposto alle vendite - Presenza non occasionale in azienda - Idoneità alla qualificazione del rapporto come subordinato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro non può basarsi, in difetto di altre circostanze di fatto che a tal fine abbiano effettiva valenza qualificatoria, sulla base dello svolgimento della funzione di preposto alle vendite, che può essere svolta sia in maniera subordinata che autonoma, e di una non occasionale presenza in azienda. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di merito, che - in una causa tra datore di lavoro e I.N.P.S. relativa agli obblighi contributivi - aveva dato rilievo, per ritenere la sussistenza della subordinazione, oltre che agli aspetti considerati nel suindicato principio, a considerazioni valutative di ispettori dell'I.N.P.S. e all'intenzione manifestata dagli interessati di procedere alla regolarizzazione contributiva, trascurando invece la qualificazione del rapporto quale autonomo data in una scrittura contrattuale dalle stesse parti interessate e lo svolgimento da parte del collaboratore di varie attività di lavoro autonomo all'esterno dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)