Sez. L, Sentenza n. 4948 del 29/05/1996 (Rv. 497857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | "Nomen iuris" adoperato dalle parti - Irrilevanza - Limiti - Modalità esecutive della prestazione compatibili (anche) con il carattere autonomo del rapporto - Dichiarazioni delle parti - Utilizzabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Il principio per cui ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal "nomen iuris" usato dalle parti non implica che la loro dichiarazione di volontà in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del relativo affidamento reciproco delle parti, costituendo per contro tale dichiarazione, anche in relazione al suddetto affidamento, in presenza di modalità esecutive non incompatibili con l'espletamento in forma autonoma della prestazione di lavoro, un elemento di carattere fondamentale e prioritario, per risolvere le situazioni di ambiguità fattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)