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Sez. 3, Sentenza n. 10261 del 20/10/1997 (Rv. 509024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Limiti al controllo di legittimità - Costituiti dalle censure rivolte avverso la sentenza di merito contenute nel ricorso - Ulteriori doglianze contenute in successive difese - Irrilevanza - Fattispecie in tema di interruzione del processo con riguardo a situazione processuale di litisconsorzio facoltativo.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il controllo di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione trova i suoi invalicabili limiti (al di là delle ipotesi di questioni rilevabili "ex officio") nell'oggetto e nel contenuto dei motivi di ricorso (e non di eventuali, ulteriori - e, pertanto, irrilevanti - doglianze contenute in successive difese), nel senso che l'esame della questione sottoposta al vaglio della corte regolatrice deve arrestarsi alle sole argomentazioni ed affermazioni contenute nella sentenza impugnata che siano indicate come oggetto di censura da parte del ricorrente, ed alle sole, correlative censure conseguentemente sollevate (nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che la indivisibilità della interruzione di un procedimento relativo a cause scindibili non fosse conseguenza di un principio di diritto più volte affermato dalla S.C., bensì effetto della dichiarazione della parte - poi ricorrente sul punto - che aveva chiesto, a suo tempo, al G.I. della causa di merito "la dichiarazione di interruzione nei confronti di tutte le parti in causa". La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, osservava, ancora, come non fosse, nella specie, consentito valutare la correttezza della "ratio decidendi" dell'impugnata decisione né sotto il profilo della esattezza dell'affermazione secondo la quale l'interruzione del processo, nel caso di specie, ben poteva esser dichiarata soltanto limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo, né sotto quello della conformità a diritto della decisione adottata in concreto - interruzione dichiarata "tout court" in seguito a richiesta dalla parte - per non avere il ricorrente formulato espressa censura rispetto a tale profilo della motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)