Sez. 2, Sentenza n. 10167 del 14/10/1993 (Rv. 483953 - 01)
Procedimento civile - Riunione e separazione di causa | Riunione per connessione di più cause scindibili - Evento interruttivo riguardante uno dei soggetti delle distinte vertenze - Effetti - Riassunzione della parte di lite alla quale ciascuna parte è interessata - Ammissibilità.
Procedimento civile - Riunione e separazione di causa
Nel caso di riunione per ragioni di connessione di più cause scindibili, mentre la verificazione di un evento interruttivo, riguardante uno dei soggetti delle distinte vertenze non partecipe delle altre, si riflette di necessità sull'intero procedimento, non essendo concepibile una interruzione parziale di questo, deve ritenersi consentito alle parti di ciascuna delle liti di riassumere solo il giudizio riguardante la causa alla quale siano interessate, delimitando alla medesima la riattivazione del processo e lasciando operare l'estinzione di questo in relazione alle altre vertenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)