Sez. 1, Ordinanza n. 6677 del 24/03/2006 (Rv. 588279 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Liquidazione coatta amministrativa - Determinazione - Criteri - Società - Sede principale - Trasferimento della sede legale - Rilevanza ai fini della competenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare - applicabile in ipotesi di dichiarazione di insolvenza di società soggetta a liquidazione coatta amministrativa - la competenza a dichiarare lo stato d'insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide, di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta -, mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)