Sez. 1, Ordinanza n. 3655 del 12/03/2002 (Rv. 553035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Sede principale - Trasferimento della sede legale - Rilevanza ai fini della competenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta - , mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa, ovvero quando il trasferimento intervenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)