Sez. 3, Sentenza n. 10739 del 23/07/2002 (Rv. 556101 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione - Risarcibilità della lesione di interessi legittimi dinanzi al giudice ordinario - Presupposti - Danno da perdita di chance - Apprezzamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà accertare la sussistenza dell' evento dannoso denunciato, stabilire se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo), accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A., e, infine, se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. a titolo di dolo o di colpa. In particolare, ove il danno lamentato consista nella perdita di "chance", se è vero che la sussistenza di esso si apprezza, secondo un calcolo di probabilità o per presunzione, tuttavia tale giudizio probabilistico va ancorato a precise circostanze di fatto obiettivamente provate, e a positive regole di esperienza. (Nella specie, la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del danno e al contributo causale dell'amministrazione alla causazione di esso, la decisione della corte territoriale che, confermando quella del giudice di primo grado, aveva condannato il Ministero della difesa per il danno patito a causa della indebita prestazione del servizio militare, anche con riferimento alla perdita di occasioni di lavoro, da un soggetto che, dopo essere stato arruolato nella Marina militare ed avere successivamente ottenuto il prolungamento della ferma per il transito nel servizio permanente, era stato congedato, dopo che, in sede di ulteriori accertamenti medici, gli era stata riscontrata l'affezione invalidante del favismo.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)