Sez. 1, Sentenza n. 17940 del 25/11/2003 (Rv. 568448 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Perdita di <chances> - Nozione - Valutazione - Prova - Liquidazione - Fattispecie relativa a mancata partecipazione a gare per la concessione del sevizio di riscossione delle imposte e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno lamentato da un soggetto per la mancata partecipazione ad alcune pubbliche gare per il conferimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a causa della illegittima cancellazione dall'Albo Nazionale dei concessionari per la riscossione delle imposte sulla pubblicità, la iscrizione nel quale costituiva indispensabile requisito, va qualificato come danno per perdita di <<chanches>> e costituisce una ipotesi di danno patrimoniale futuro il cui ammontare può essere stabilito soltanto per presunzione, e liquidato in via equitativa, oppure attraverso il calcolo di probabilità, richiedente necessariamente l'ausilio di un esperto. La prova dell'esperimento di gare, nel periodo in cui sono perdurati gli effetti della cancellazione dall'Albo, basta a far presumere l'esistenza del danno, tradottosi nell'impossibilità di partecipare alle gare o di parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti e, dunque, nella perdita della possibilità di realizzare probabili futuri guadagni, senza che occorra documentare gli inviti di partecipazione a tali gare, in quanto l'interessato avrebbe potuto esservi ammesso semplicemente su sua domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 02/10/1972 num. 639 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)