diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 24452 del 09/04/2019 Ud. (dep. 31/05/2019) Rv. 276512 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Risarcimento del danno non patrimoniale previsto dall'art. 598, comma secondo, cod. pen. - Giudice competente - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276512-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

La condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a carico del soggetto che sia stato prosciolto ai sensi dell'art. 598, comma primo, cod. pen., condanna consentita dal comma secondo del medesimo articolo, può essere inflitta soltanto dal giudice della causa in cui le espressioni diffamatorie scriminate siano state pronunziate o scritte e non dal giudice che ha prosciolto l'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)