Sez. 5, Sentenza n. 6701 del 08/02/2006 Ud. (dep. 22/02/2006) Rv. 234007 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Risarcimento del danno non patrimoniale previsto dal comma secondo dell'art. 598 cod. pen. - Presupposti - Offese che "concernono" l'oggetto della causa - Nozione - Rapporto con l'art. 89 cod. proc. civ..
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
L'art. 598 cod. pen., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che "concernono" l'oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all'art. 89 cod. proc. civ., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che "non riguardano" l'oggetto della causa. Quest'ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)