Sez. 5, Sentenza n. 16020 del 29/07/2015 (Rv. 636264 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile concesso in leasing - Alienazione alla scadenza - Determinazione del valore finale - Trasferimento effettuato dopo il 31dicembre 1992 - Nozione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema d'Invim, nel caso di acquisto a titolo oneroso di un immobile giĆ concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato a seconda che il presupposto d'imposta (nella specie, esercizio del diritto di opzione) si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992, atteso che nella prima ipotesi l'incremento di valore va determinato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972, in rapporto al cd. "prezzo di riscatto", mentre nella seconda occorre fare riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 7, lett. a) del d.lgs.n. 504 del 1992, al valore dell'immobile al 31 dicembre 1992 e, quindi, al valore di mercato effettivo anche in misura superiore a quella dichiarata in atto dal venditore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)